Videosorveglianza in Condominio: sentenza Cassazione 9570/2026
Videosorveglianza in Condominio: sentenza Cassazione 9570/2026
L’installazione di telecamere private in condominio è lecita o viola la privacy degli altri condomini? La sentenza n. 9570/2026 della Corte di Cassazione ha finalmente chiarito i limiti legali per chi desidera installare un impianto di videosorveglianza nella propria abitazione senza dover passare dall’assemblea.
Telecamere private in casa: serve il consenso dell’assemblea?
La risposta sintetica è no. Un condomino può quindi installare un impianto di videosorveglianza per scopi esclusivamente personali ed a tutela della proprietà privata, senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale. In questo caso, infatti, non è necessario osservare gli adempimenti previsti dalle norme di legge a condizione che l’angolo visuale delle telecamere non riprenda le parti comuni.
Criterio fondamentale: l’angolo di ripresa
Secondo la Corte di Cassazione, l’unico elemento che determina la liceità dell’impianto è il suo raggio d’azione. Il dispositivo che inquadra aree comuni come, ad esempio, androni, scale, cortili o beni di proprietà altrui, infatti, risulta illegittimo. In sintesi, la giurisprudenza consolida un principio cardine: l’angolo di visuale del dispositivo deve essere rigorosamente limitato agli spazi di esclusiva pertinenza della proprietà privata. Ogni forma di ripresa è vietata, anche nel caso in cui non avvenga la registrazione delle immagini, se questa interessa parti comuni o altrui.
Cosa rischia chi inquadra aree comuni?
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, due condomini avevano installato telecamere puntate verso il box auto, inquadrando beni condominiali. La Corte ha stabilito che:
- l’installazione di sistemi che inquadrano spazi comuni viola la riservatezza altrui;
- è necessario procedere con la rimozione o al riorientamento immediato delle telecamere;
- l’utilizzo dell’impianto deve sempre rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.
Che fare per rendere conforme l’impianto?
Onde evitare contenziosi condominiali, è quindi essenziale che l’angolo di visuale dell’impianto sia limitato esclusivamente agli spazi di pertinenza della proprietà esclusiva. Ciò anche se non vi è registrazione delle immagini: la sola ripresa di aree condominiali è considerata come violazione della normativa a tutela della riservatezza.